CIRCOLARE 04/2022:
OGGETTO: ETICHETTATURA AMBIENTALE IMBALLAGGI
Dal 1° Luglio 2022 entra in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.
Cos’è l’etichettatura ambientale degli imballaggi?
L’etichettatura ambientale degli imballaggi consiste nell’applicare un’etichetta o fornire informazioni mediante altri strumenti (documenti di trasporto, QR code, sito web) su tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano, per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio. L’etichetta fornisce informazioni sia sull’identificazione dei materiali di cui è costituito l’imballaggio che sull' indicazione della corretta gestione a fine vita degli stessi da parte del consumatore, ad esempio “Raccolta plastica”.
L’apposizione delle informazioni è obbligatoria per i soli imballaggi immessi nel territorio italiano.
Qual è la normativa di riferimento sull’etichettatura?
La Direttiva “imballaggi” 94/62/CE stabilisce che l’imballaggio deve indicare la natura del/i materiale/i utilizzato/i. Prevede, inoltre, che gli imballaggi abbiano un’opportuna marcatura (apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta), che deve essere chiaramente visibile e di facile lettura, e vedersi anche all’apertura dell’imballaggio. La norma poi indica un sistema di numerazione per ogni materiale (per esempio, per la plastica la numerazione da 1 a 19, per la carta e scatole di carta la numerazione da 20 a 29 ecc.) e stabilisce che i materiali possono essere indicati anche con l’abbreviazione.
L’11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D, Lgs. 16/2020, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. Il decreto ha apportato importanti modifiche, introducendo l’obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia.
Quali sono gli obblighi di legge sull’etichettatura ambientale?
Il primo obbligo impone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili […] per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”. Con l’etichettatura devono essere fornite le informazioni sulle possibili destinazioni finali degli imballaggi una volta diventati rifiuti.
Sono pertanto interessati tutti gli imballaggi che sono a disposizione del consumatore finale a qualunque titolo cioè in vendita o anche gratuitamente. Il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che tale obbligo è posto a carico sia del produttore che dell’utilizzatore: occorre quindi che vengano stipulati specifici accordi tra le parti e che, nel caso sia l’utilizzatore ad apporre l’etichetta, il produttore si impegni comunque a fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta etichettatura.
Il secondo obbligo riguarda i produttori e consiste nell’indicare le informazioni riguardanti i materiali che costituiscono l’imballaggio (per esempio: Legno – FOR, carta – PAP, ecc..). Con il termine “produttori” si identificano i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio. Questo obbligo riguarda tutte le tipologie di imballaggio, sia quelli destinati ai consumatori finali (canale B2C) che quelli destinati alle imprese (canale B2B).
Dove e come si deve mettere l’etichettatura ambientale?
L’etichettatura va prevista per tutti gli elementi di imballaggio separabili manualmente, cioè:
- sulle singole componenti separabili manualmente(tappo, nastro, pellicola…)
oppure
- sul corpo principale dell’imballaggio(bottiglia, scatola, vassoio…)
oppure
- sulla componente che riporta già l’etichetta e rende più facilmente leggibile l’informazione.
Quando la dimensione dell’imballaggio o la tipologia dell’imballaggio (sacchetti neutri, pallet, etc.) non rende fattibile l’inserimento delle informazioni si possono usare i documenti di trasporto, QR Code, App o il sito web dell’azienda per fornire i dati necessari. Non vi sono indicazioni specifiche in merito alle modalità di etichettatura (grafica, presentazione, etc.).
Quali sono le informazioni obbligatorie da inserire nell’etichettatura ambientale?
Le informazioni che devono essere inserite sull’etichetta sono:
- il tipo di imballaggio(descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica);
- l’identificazione del materiale usato(con una codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE), integrata eventualmente con l’icona prevista ai sensi della UNI EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica), oppure ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica);
- la famiglia del materiale di riferimento e l’indicazione sul tipo di raccolta(se differenziata o indifferenziata)
oppure
- indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata) e, nel caso si tratti di raccolta differenziata, indicazione del materiale di riferimento.
Quali sono le sanzioni per chi non esegue l’etichettatura ambientale?
L’art. 261 del D. Lgs. 152/06 e smi prevede una sanzione da 5.200 € a 40.000 € a carico di chiunque immetta sul mercato imballaggi privi delle informazioni previste dall’art. 219 del D. Lgs. 152/06 e smi. Le sanzioni possono essere applicate sia al produttore del materiale di imballaggio, sia ai commercianti e distributori.
Le guide CONAI per l’etichettatura ambientale
Per rispondere ai tantissimi quesiti delle imprese, CONAI ha sviluppato la piattaforma: https://www.etichetta-conai.com/. Sul sito è possibile reperire le Linee Guida redatte da CONAI per l’etichettatura ambientale obbligatoria e volontaria degli imballaggi, consultare le soluzioni adottate da altre imprese, le FAQ, contattare gli esperti, e molto altro. Le risposte alle domande più frequenti e significative, raccolte da CONAI tramite il servizio epack@conai.org e i webinar promossi nei mesi passati, sono disponibili nella sezione FAQ continuamente aggiornata e arricchita, raggiungibile al link: http://www.etichetta-conai.com/faqs/ . È stato sviluppato anche un tool e-tichetta disponibile al link:www.e-tichetta.conai.org, strumento per aiutare le imprese a identificare le informazioni per costruire correttamente la propria etichetta ambientale.
Per eventuali chiarimenti e approfondimenti sugli adempimenti elencati, contattare:
e.fortuna@ecoricerche.net
Cordiali saluti,
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